Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha integrato e sostituito alcune previsioni contenute nel Decreto Legge n. 11/2020 relative alle “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.
Nello specifico, l’art. 83 del citato D.L. ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze nei procedimenti civili e penali pendenti per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, nonché la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, escludendone tuttavia l’applicazione ai casi di cui al comma 3. Per tale ragione, ai 31 giorni di sospensione feriale si aggiungono ulteriori 38 giorni (dal 9 marzo al 15 aprile) di sospensione straordinaria, di cui si dovrà tener conto per il calcolo dei termini processuali.
Si precisa che, qualora il termine sia compreso nel periodo di sospensione straordinaria, il periodo ricompreso tra i termini sospesi (e non il dies-a-quo) è posticipato dopo il 15 aprile.
Per fare un esempio: qualora un atto con scadenza di 10 giorni sia stato fatto il 5 marzo, il termine comprendente il periodo di sospensione straordinaria sarà il 22 aprile (in quanto i primi 3 giorni di decorrenza del termine non rientrano nel periodo di sospensione, e perciò maturano regolarmente; mentre gli altri 7 giorni di decorrenza sono posticipati al 15 aprile, portando così la scadenza al 22 aprile).
Per quanto riguarda i termini a ritroso, l’art 83 c. 2 specifica che ” Quando il termine e’ computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e’ differita l’udienza o l’attivita’ da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Leggi le ulteriori misure specifiche per il comparto Giustizia previste dall’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020.
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