IL DANNO MORALE È GIA’ PRESENTE NELLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO

La Corte di Cassazione riconosce il risarcimento per danno morale, pur rimanendo entro i limiti del danno non patrimoniale.

Per tale motivo non possono essere eseguite delle ulteriori voci (o aggiunte) a titolo di personalizzazione del danno; rimane fermo l’onere di provare l’esistenza del danno e la sofferenza di questo da parte del danneggiato.

I 172mila incidenti stradali verificatisi hanno provocato oltre 3mila morti e 241mila feriti, per tale motivo le regole in materia di risarcimento sono sempre in bilico tra l’esigenza di dare un effettivo ristoro ai soggetti danneggiati e, dall’altra parte il rischio che i costi e le tariffe della Responsabilità Civile Auto (RCA) raggiungano livelli eccessivamente onerosi.

Il 10 Novembre 2020 la Corte di Cassazione nella sentenza 25164/2020 ha precisato i criteri che devono essere rispettati in materia di risarcimento del danno da incidente stradale: il danno morale deve essere considerato come voce aggiuntiva rispetto al danno biologico, ma esso deve pur sempre essere ricompreso nelle tabelle milanesi che vengono utilizzate come punto di riferimento in tutto il territorio italiano.

Secondo la Cassazione il danno morale   è la “sofferenza interiore e non di natura relazionale e, per tale motivo è meritevole di un compenso ulteriore; ciò significa che a seguito di un danno si presentano conseguenze dannose differenti da quelle che vengono definite “dinamico-relazionali” che integrano sempre e inevitabilmente il danno alla salute fisica di un soggetto.

Tuttavia il risarcimento aggiuntivo non è dovuto automaticamente al verificarsi di un evento lesivo; infatti questo tipo di danno deve necessariamente essere accertato caso per caso. A fronte della difficoltà di fornirne la prova (che spesso viene espletata mediante il racconto della persona che afferma di aver intimamente sofferto), la Suprema Corte conferma il ricorso alle presunzioni fondate su massime di esperienza tali da poter sostenere il rapporto di proporzionalità tra gravità della lesione e misura della sofferenza soggettiva. Tutti i concetti suddetti sono già stati consolidati nella prassi giudiziaria, tanto che hanno portato alla loro generalizzata applicazione all’interno delle tabelle milanesi. 

Tale impostazione presenta ciononostante una limitazione, ossia pur non espressamente dichiaratamente, queste tabelle contengono una valutazione differenziata del danno morale.          Più specificamente, affianco all’iniziale valorizzazione del parametro di base (denominato parametro biologico), la tabella utilizzata dal Tribunale di Milano presentano un secondo valore (denominato danno non patrimoniale) che è incrementato sulla base di coefficienti automatici e prestabiliti. Nella prassi è proprio questo secondo valore ad essere utilizzato come punto di riferimento della liquidazione di base del danno alla salute per i soggetti.

Per questo motivo in alcuni casi il danno morale viene sommato a titolo di personalizzazione del danno biologico iniziale.     

Secondo l’orientamento della Cassazione questa impostazione è errata.

Il danno morale, se oggettivamente e correttamente provato, è già contenuto nella seconda voce presente nelle tabelle milanesi; pertanto è già compreso in quell’incremento indicato al fine di poter liquidare complessivamente il danno non patrimoniale derivante dalla lesione. Perciò se provato, (anche solo su base presuntiva) quel danno morale non potrà essere aggiunto ai valori complessivamente previsti dalle tabelle.

In caso contrario si verificherebbe un caso di indebita duplicazione della medesima attribuzione.

Al contrario, in caso di assenza di prova, la componente morale del danno dovrà necessariamente essere esclusa con conseguente applicazione della sola voce del danno biologico.

Ulteriore differente situazione riguarda invece la personalizzazione del danno: in questo caso tale personalizzazione potrà essere riconosciuta solo al ricorrere di comprovate circostanze eccezionali e specifiche e, in caso di assenza di danno morale, dovrà essere calcolata solo sull’elemento del danno biologico. 

È interessante osservare come la Corte di Cassazione, pur facendo riferimento alle tabelle milanesi, non applica le percentuali di personalizzazione da queste previste; bensì applica quelle inferiori stabilite dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni che arrivano fino ad un massimo del 30%. Questa operazione ha quindi apparentemente considerato la necessità di utilizzare, per i danni cagionati da RCA, i parametri di personalizzazione espressamente e preventivamente stabiliti dal legislatore.

Si tratta perciò di una sentenza che potrà avere un impatto notevole sugli attuali processi liquidativi della RCA, in quanto potrebbe modificare e rivoluzionare tutti i risarcimenti attualmente in via di liquidazione, nonché quelli che si presenteranno in futuro. Rimane comunque fermo il fatto che, nonostante il continuo divario giurisprudenziale, le esigenze di certezza riguardo le regole risarcitorie, hanno assunto un’urgenza improcrastinabile, sia in materia assicurativa che in materia di responsabilità civile.

 

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