La misura nata per combattere la criminalità organizzata è stata estesa anche ai reati tributari; da tale misura saranno interessate le prossime dichiarazioni Iva
Una delle novità più importanti introdotte dal decreto fiscale (Dl 124/2019) per i reati tributari più gravi, riguarda proprio il fatto che, anche a questi ultimi, viene applicato il sequestro preventivo per sproporzione e, successivamente, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, verrà eseguita la confisca.
Il nuovo art. 12ter del D.Lgs. 74/2000 dispone che, per determinati reati fiscali, in caso di condanna o patteggiamento della pena, si deve applicare l’istituto previsto dall’art. 240bis di Codice penale. Fondamentalmente viene così introdotta la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto condannato non possa giustificare la provenienza, e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare, o risulti avere la disponibilità anche se in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
In sostanza si può affermare che viene meno il nesso di continenza (ossia di pertinenza) che solitamente deve sussistere tra beni sequestrati e reato imputato.
Al fine di poter comprendere la rigidità di tale normativa, è necessario rammentare che essa trova origine nelle misure adottate per contrastare la criminalità organizzata, con il preciso scopo di intaccare la ricchezza non giustificabile dai singoli e, pertanto ritenuta frutto dell’accumulo illecito sulla base di una presunzione legale.
Fino a questo momento, il sequestro preventivo eseguito durante la fase delle indagini preliminari, (finalizzato poi alla futura confisca), riguardava solo l’ammontare dell’evasione al fine di riprendere dal reo ciò che egli aveva sottratto allo Stato mediante la commissione del reato. Oggi invece, a questa previsione deve essere aggiunta la possibilità di eseguire il sequestro e poi, in caso di condanna, di procedere con la confisca anche di tutto ciò che appare sproporzionato rispetto a quanto dichiarato dal soggetto sulla base dell’attività economica svolta.
Per espressa previsione normativa, tale misura trova applicazione solo alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore la legge di conversione, e pertanto a partire dal 25 Dicembre 2020. A seguito di quanto previsto, quindi le prime dichiarazioni interessate alla nuova misura saranno le dichiarazioni annuali Iva che devono essere presentate in questi mesi.
È inoltre necessario evidenziare che, secondo l’ufficio del massimario della Corte di Cassazione tale tipologia di sequestro e di confisca potrà essere disposta anche nei confronti di beni acquisiti precedentemente all’entrata in vigore delle disposizioni precedentemente illustrate. Ciò si verifica in quanto il principio di irretroattività si applica solo alle confische di natura sanzionatoria e non anche per quelle (come nel caso in questione esposto da tale articolo) da comprendere nelle misure di sicurezza, come anche disposto dalla Cassazione, sezione II penale, nella sentenza 56374/2018.
Con riferimento all’onere della prova, per l’applicazione di questo istituto, sarà necessariamente il soggetto che ha la titolarità o la disponibilità dei beni a dover dare un’esauriente spiegazione (ossia prova) in termini economici della liceità della loro provenienza; compresa anche l’allegazione di elementi che siano idonei a vincere tale presunzione, anche senza la necessità che gli stessi abbiano una valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e di obbligazione; tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da una pronuncia della Cassazione, sezione I penale, nella sentenza 36499/2018. È evidente che rispetto ai reati tributari sarà necessario comprendere in quale modo gli investigatori prima, ed il PM dopo, riusciranno a distinguere la posizione di una società che solitamente commette la violazione fiscale, rispetto alla posizione della persona fisica (ossia del rappresentante legale) che invece commette il reato.
In sostanza si tratterà di comprendere le modalità di accertamento della possibile sproporzione tra disponibilità materiali e redditi conseguiti; ovvero se queste debbano essere imputate sia alla società che alla persona fisica, oppure solo ad uno di essi.
In conclusione si tratta di una normativa utile al fine di combattere reati fiscali molto gravi, ma al contempo non si può non evidenziare come la stessa sia una materia molto complessa e di delicata applicazione.
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