La Cassazione, nella sentenza del 2 aprile 2020 n. 7649 ha sancito il principio secondo cui qualora l’Amministrazione finanziaria integri i documenti in pendenza di giudizio d’appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell’iniziale accertamento, l’atto impositivo deve considerarsi nullo, in quanto non è possibile invocare la previsione che sancisce la libertà di produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado prevista dall’art. 58 c. 2 del d. lgs n.546/1992.

Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziario aveva notificato ad una società un avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore in seguito all’acquisto di un complesso immobiliare. Tuttavia, nel medesimo atto impositivo l’ufficio aveva omesso di indicare gli elementi in base ai quali fosse stato determinato il maggior valore degli immobili contestato, nonostante vi fosse il riferimento alla compravendita di immobili similari nella zona. Per tale ragione, la società ricorreva in Ctp contestando la mancata allegazione e comunque l’omessa indicazione degli elementi effettivamente utilizzati dall’Amministrazione per rideterminare il valore degli immobili. I giudici accoglievano l’impugnazione, al quale è seguito l’appello dell’Agenzia che produceva finalmente i documenti mancanti. Di fronte all’accoglimento parziale del gravame da parte della Ctr, la società presentava ricorso in Cassazione lamentando che la decisione di 2°  grado fosse fondata su documenti prodotti per la prima volta dall’Ufficio in sede di appello. In opposizione l’Ufficio evidenziava la possibilità, prevista nel giudizio tributario, di deposito di documenti anche in sede di appello pur se preesistenti nel giudizio di prime cure, avvalorando così la propria pretesa.

La Cassazione ha rilevato che, sebbene l’Ufficio non abbia violato alcuna norma processuale, è tuttavia   venuta meno all’obbligo di motivazione degli atti impositivi previsto a pena di nullità. Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che i provvedimenti devono contenere sia i presupposti di fatto che le ragioni giuridiche che hanno determinato la rettifica, e di conseguenza in caso di riferimento ad altri  atti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati (o, perlomeno, deve esserne indicato il contenuto essenziale a pena di nullità).

Applicando tale principio al caso di specie, i giudici di 1° grado avevano correttamente rilevato che mancavano gli elementi concreti in base ai quali l’Agenzia avesse effettuato una diversa stima degli immobili, portando l’Ufficio ad allegarli solo in sede d’appello.

Alla luce di quanto sancito, la Cassazione rimarca la necessità di completezza della motivazione, la quale deve contenere anche la prova della pretesa. Non è infatti raro che gli uffici si limitino a indicare nell’atto impositivo solo delle affermazioni generiche a giustifica della rettifica, per poi procedere al deposito dei documenti fondanti la maggiore pretesa tributaria solo in giudizio, a fronte delle contestazioni del contribuente.

Scarica il testo della sentenza 7649/2020

 

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