Dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d. lgs. 74/2000
Nonostante non abbia in alcun modo colpito la condotta incriminata, il decreto fiscale 2020 ha modificato in maniera non irrilevante la condotta di reato prevista dall’art. 2 del d. lgs. 74/2000, ossia la dichiarazione fraudolenta. Nello specifico, il decreto ha previsto due ipotesi di reato distinte non per la condotta incriminata, consistente in entrambi i casi nella condotta di chiunque, “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.”, ma per l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati, da cui ne conseguono diverse sanzioni.
Difatti, qualora gli elementi passivi fittizi siano superiori a € 100.000,00, la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni; mentre, secondo il comma 2-bis, qualora risultino inferiori a detta soglia la pena prevista è la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni.
Tali reati divengono inoltre rilevanti rispetto alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti mediante l’aggiunta di un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Difatti, l’articolo 39 della legge di conversione del decreto fiscale ha riformulato il testo dell’art. 25-quinquiesdecies proposto. nel modo seguente:
Art. 25-quinquiesdecies. – (Reati tributari)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Con tale disposizione si introduce perciò l’estensione della responsabilità per i reati tributari anche all’ente, al quale vengono comminate delle sanzione pecuniarie calcolate con il classico meccanismo delle quote.
Guarda il nostro articolo su tutte le modifiche compiute
con il decreto fiscale 2020 al d.lgs 74/2000.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o raggiri art. 3 d.lgs 74/2000
Il decreto fiscale 2020 ha colpito anche la fattispecie di dichiarazioni fraudolente mediante altri artifici o raggiri di cui all’art. 3, inasprendo la sanzione prevista con la reclusione da 3 a 8 anni.
Tale fattispecie era già stata oggetto di un’importante modifica con il D. Lgs. 158/2015, il quale aveva già configurato una struttura distinta in due fasi:
- dapprima il compimento di operazioni simulate, o l’utilizzo di documenti falsi o comunque altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e, congiuntamente;
- l’idoneità ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Appare tuttavia opportuno fare una precisazione sul significato di “operazioni simulate”, “utilizzo di documenti falsi” e “altri mezzi fraudolenti”, anche al fine di tracciare i confini con le ipotesi simili di cui agli altri articoli.
- operazioni simulate: definito dal D. Lgs. 74/2000 art. 1 lett. g) bis come tutte quelle operazioni apparenti diverse da quelle disciplinate dall’art. 10 bis della L. 212/2000 poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti. In tal modo perciò, è esclusa la rilevanza penale per le operazioni meramente elusive relative ad operazioni economiche realmente verificatesi
- documenti falsi: ai fini della configurazione della fattispecie, non devono considerarsi né le fatture né altri documenti aventi valore probatorio analogo, in quanto in tal modo si ricadrebbe nella diversa previsione con sanzioni ben più gravi (e senza soglie di punibilità) di cui all’art. 2
- altri mezzi fraudolenti: definito dal D. Lgs. 74/2000 art. 1 lett. g) ter. come le condotte artificiose attive, nonché quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico e che determinino una falsa rappresentazione della realtà. Diversamente, non devono considerarsi come mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Elementi degli art. 2 e 3
Soggetti attivi | Condotte | Elemento soggettivi | Consumazione del reato | Pene e soglie |
Sono i contribuenti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA sia in proprio che in quanto liquidatori o rappresentanti di società, di enti, persone fisiche o sostituti d’imposta |
Si caratterizzano dall’elemento fraudolento, ossia la presenza di condotte artificiose (attive o omissive) in violazione dell’ordinamento e da cui ne consegua una falsa rappresentazione della realtà. |
Volontà di evasione delle imposte sui redditi o IVA, comprendendo in tal modo anche il fine di conseguire un indebito rimborso o un inesistente credito d’imposta (Dolo specifico). |
Momento della presentazione della dichiarazione dei redditi |
Dichiarazione fraudolenta: è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (non vi sono soglie minime di evasione). Tuttavia, se la violazione è lieve, ossia qualora gli elementi passivi fittizi risultino minori di €100.000, la reclusione va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Nella dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la reclusione prevista va da 3 ad 8 anni con soglia minima di evasione pari a €30.000 per singola imposta. |
Esclusione della punibilità
Rilevante e estremamente innovativa risulta l’estensione della causa di non punibilità prevista dall’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000).
Di conseguenza, con l’entrata in vigore della legge n. 157/2019, può essere esclusa la punibilità anche per i delitti di cui agli artt. 2 e 3 “se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso […] sempreché il ravvedimento [sia] intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.
Diversamente, fino alla riforma tale condotta permetteva l’esclusione della punibilità per le sole fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5).
Continua: nuove soglie di punibilità per la dichiarazione infedele (2).
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